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BANCHE: QUANDO IL TASSO DI MORA SFORA IL TASSO DI SOGLIA

Arriva direttamente dall'Avv. Serafino Di Loreto la segnalazione della pubblicazione da parte dell'Avv. Letizia Cecconi di questo significativo provvedimento relativo ad una controversia ove il tasso mora, isolatamente considerato, sfora il tasso soglia.

In particolare, il Giudice rimette nell’ordinanza un quesito molto interessante che ripercorre in maniera puntuale la tesi di parte attrice: infatti, viene richiesto al CTU di determinare gli interessi (di qualsiasi natura essi siano) già corrisposti da parte attrice, ossia tanto gli interessi corrisposti all’atto del pagamento della rata mensili (interessi corrispettivi) quanto quelli corrisposti per ritardo nel pagamento (interessi moratori).

Pertanto, l’organo giudicante invita il consulente incaricato, alla stregua del sopra menzionato conteggio, alla rideterminazione del capitale residuo ancora dovuto, sia in base ai versamenti effettuati che imputando gli interessi (corrispettivi e moratori) corrisposti dal cliente al capitale.

Infine, volendo sgombrare il campo da equivoci in merito al percorso giuridico seguito dal Giudice nella determinazione del quesito, viene richiesto al CTU – una volta eseguita l’imputazione di cui sopra – di determinare a “debito residuo” la quota di capitale ancora da restituire.


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