ANNULLAMENTO DI CARTELLE EQUITALIA PER L'IMPORTO DI EURO 71.155,67
Annullare le cartelle esattoriali di Equitalia è possibile, come già dimostrato da sentenze precedenti è possibile. Con la sentenza n°3079/15, è stato che Equitalia dovrà avere documenti e requisiti validi per emettere una cartella, spedirla ed agire di conseguenza. In altri termini, l’Ente potrà avviare le procedure di riscossione solo se dalla documentazione in suo possesso, il credito vantato sarà ampiamente giustificato. È stato inoltre sancito che la prova dell’esistenza o meno del debito dovrà essere dimostrata da Equitalia o dagli Enti creditori, e non dal cittadino. Inoltre sono da considerarsi non solo nulle, ma giuridicamente inesistenti, le cartelle di pagamento che vengono spedite per posta direttamente da Equitalia. Secondo alcuni Giudici, solo la Polizia Municipale o i Messi Comunali, che sono soggetti legittimati dal D.P.R. 602/73, possono avvalersi dei servizi postali per la comunicazione di un ruolo ad un cittadino. Quindi, Equitalia, deve avvalersi di questi soggetti per comunicare ad un cittadino una cartella da pagare.
SDL Centrostudi ha contribuito alla lotta contro le iscrizioni ipotecarie coatte eseguite da Equitalia, con una vittoria fondamentale. La causa definita dalla Commissione aveva ad oggetto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata da Equitalia in data 24.02.2016, comunicazione emessa sul presupposto del mancato pagamento di sei cartelle, per un carico complessivo di Euro 71.155,67.
Attraverso il ricorso si è eccepita, innanzitutto, l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti a qualsiasi procedura di riscossione coattiva. In materia, l’art. 25, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, disciplinante le modalità di riscossione, prevede espressamente che l’Agente della Riscossione, in questo caso Equitalia, debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo. La legge pone, dunque, in capo all’Agente della riscossione il preciso onere di notificare l’iscrizione a ruolo portata dalla cartella di pagamento.
Di conseguenza in mancanza della notifica di un atto presupposto, l’azione amministrativa tesa alla riscossione dei contributi risulta viziata. Ciò deriva dalla semplice circostanza che, essendo il procedimento di riscossione improntato al principio di “tipicità” degli atti, l’attuazione della pretesa deve avvenire seguendo le regole positivizzate dal legislatore. Da tale vizio risulta inequivocabilmente la decadenza in cui è incorsa Equitalia Spa in relazione al potere di riscuotere i tributi oggetto del ricorso. Stante la mancanza di notifica delle cartelle esattoriali, si è altresì contestata l’inesistenza, o comunque la nullità o l’annullabilità, delle relative iscrizioni a ruolo.
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